PETIZIONE POPOLARE
ai sensi dell’articolo 50, comma 4, dello Statuto d’autonomia della Lombardia – ver. 7.2
Il file con il testo è disponibile per il download in coda all'articolo
Modulo per l'adesione on line [modulo_on_line]
Evento 3 ottobre 2026 con video [link]
Al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia
Federico Romani
Palazzo Pirelli — Via Fabio Filzi, 22 — 20124 Milano
PEC: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it
Base giuridica. La presente petizione è proposta ai sensi dell’art. 50, comma 4, dello Statuto d’autonomia della Lombardia (l.r. statutaria 30 agosto 2008, n. 1) e dell’art. 53 del Regolamento generale del Consiglio regionale (deliberazione 9 giugno 2009, n. VIII/840).
OGGETTO: governo pubblico e programmazione integrata degli insediamenti di CENTRI DATI in Lombardia. Aggiornamento del PREAC e del bilancio energetico regionale; valutazione degli effetti cumulativi; limiti al consumo di Superficie Agricola Utilizzata (SAU); priorità al riuso delle aree dismesse; tutela della risorsa idrica e gestione del calore; capacità e resilienza delle reti elettriche e digitali; requisiti di sostenibilità e ammissibilità; informazione, trasparenza e partecipazione delle comunità.
I sottoscritti cittadini residenti nella Regione Lombardia, riuniti nel Coordinamento promotore “Salviamo il suolo”, esercitando il diritto statutario di rivolgere petizioni al Consiglio regionale per richiederne l’intervento su questioni di interesse generale, espongono quanto segue e formulano le richieste di seguito indicate.
PREMESSO CHE
1. La Lombardia è il principale territorio italiano di insediamento dei CENTRI DATI
Secondo l’Osservatorio Data Center del Politecnico di Milano, la Lombardia concentra la maggior parte della capacità italiana dei CENTRI DATI e l’area milanese costituisce il principale polo nazionale.
La crescita riguarda non soltanto il numero degli insediamenti, ma soprattutto la loro dimensione: dai CENTRI DATI nell’ordine dei 10 MW si sta passando a strutture da 30, 80 MW e oltre, con progetti che possono raggiungere alcune centinaia di MW.
La pressione insediativa, inizialmente concentrata nell’area milanese, tende inoltre ad allargarsi verso sud e ovest della Città metropolitana, Lodigiano, Pavese, Bresciano e Mantovano. Il progetto prospettato, ad esempio, a Travagliato, con un dimensionamento dichiarato di circa 120 MW e una richiesta di connessione elettrica fino a 300 MW, rappresenta concretamente il salto dimensionale che questi insediamenti possono determinare nei territori esterni al tradizionale polo milanese..
2. La dimensione reale del fenomeno è molto inferiore alla capacità complessivamente richiesta alla rete
Le richieste di connessione dei CENTRI DATI alla rete elettrica sono cresciute rapidamente: in Lombardia sono passate da circa 18,6 GW a fine 2024, a 34,1 GW nel novembre 2025, fino a circa 45 GW al 31 luglio 2026, secondo i dati Terna/Econnextion.
La quota dei progetti giunta a uno stadio avanzato è tuttavia molto più contenuta. Al 31 luglio 2026 risultavano 14 pratiche “ready-to-build”, per complessivi 1,68 GW: progetti che hanno raggiunto uno stadio avanzato di maturità autorizzativa e progettuale, ma non per questo già realizzati, allacciati alla rete o in esercizio.
Le richieste di connessione non costituiscono quindi una previsione degli impianti che saranno effettivamente realizzati né dei futuri consumi regionali.
Lo scenario energetico utilizzato da Regione Lombardia al 2030 considera 1 GW di CENTRI DATI allacciati che, in caso di utilizzo continuativo alla potenza nominale, corrisponderebbe teoricamente a circa 8,76 TWh di domanda elettrica annua, oltre il 13% degli attuali consumi elettrici regionali.
La distanza tra circa 45 GW richiesti, 1,68 GW relativi a progetti giunti a uno stadio avanzato e lo scenario regionale di 1 GW allacciato al 2030 evidenzia insieme un ampio sovradimensionamento delle richieste rispetto all’attuale sistema energetico lombardo.
Occorre pertanto distinguere con trasparenza tra richieste di connessione, soluzione tecnica, maturità autorizzativa e progettuale, capacità contrattualizzata, impianti in costruzione, allacciati e in esercizio, programmando sulla base dei progetti concretamente realizzabili.
3. Regione Lombardia ha già disciplinato il settore e approvato gli atti attuativi, da affiancare a una programmazione regionale preventiva
Regione Lombardia ha affrontato il fenomeno dei CENTRI DATI con la l.r. 11/2026 e con i successivi provvedimenti attuativi, che hanno definito priorità insediative ed energetico-ambientali, misure premiali, contenuti della relazione energetica e modalità del Procedimento Unico.
Si tratta di un passaggio importante, che introduce regole, adempimenti e strumenti regionali di monitoraggio.
La rapidità della crescita delle richieste e la dimensione dei nuovi progetti rendono tuttavia necessario un ulteriore passaggio: affiancare alla disciplina e alla valutazione del singolo insediamento una programmazione regionale preventiva, capace di valutarne gli effetti cumulativi e governare l’utilizzo delle risorse energetiche, territoriali e idriche.
- Gli ordini di grandezza rendono evidente la rilevanza del fenomeno
Un CENTRO DATI con un assorbimento continuativo di 100 MW può richiedere nell’ordine di 876 GWh di energia elettrica all’anno.
Come semplice ordine di grandezza, tale consumo equivale a quello annuo di circa 320.000 famiglie tipo ARERA, assumendo 2.700 kWh/anno per famiglia.
Nei CENTRI DATI che utilizzano sistemi di raffreddamento evaporativo il consumo idrico può raggiungere, per impianti di grande dimensione, ordini di grandezza dell’ordine di milioni di metri cubi all’anno, con valori che dipendono fortemente dalla tecnologia di raffreddamento, dal clima, dal carico effettivo e dal WUE.
Gli effetti riguardano anche il territorio fisicamente occupato: nel caso prospettato di Travagliato l’insediamento
avrebbe interessato circa 13–14 ettari.
Il calore prodotto e disperso costituisce un ulteriore elemento da considerare, anche per il possibile contributo alle isole di calore, soprattutto in presenza di concentrazioni di più insediamenti.
Questi valori non rappresentano automaticamente l’impatto di ogni progetto, ma indicano gli ordini di grandezza
delle risorse e delle esternalità coinvolte.
5. Gli effetti si sommano sul territorio: la valutazione del singolo progetto non è sufficiente
I CENTRI DATI sono autorizzati come singoli insediamenti, ma sul territorio i loro effetti concorrono e si sommano con quelli delle infrastrutture energetiche e di rete, degli insediamenti produttivi e degli altri grandi carichi già presenti o programmati.
Energia e capacità della rete, opere di connessione, consumo di suolo, acqua, calore, rumore, sicurezza e infrastrutture possono interessare ambiti territoriali più ampi del Comune di localizzazione e sommarsi agli effetti di altri insediamenti esistenti, autorizzati o programmati.
Una successione di progetti singolarmente compatibili può quindi determinare nel suo insieme un carico non sostenibile. La valutazione del singolo progetto deve inserirsi in una programmazione capace di misurare preventivamente gli effetti cumulativi, individuare il carico sostenibile dai diversi territori e fissare, nei limiti delle competenze regionali, condizioni e soglie oltre le quali ulteriori insediamenti non risultino compatibili con le risorse disponibili.
6. Le comunità interessate chiedono informazione e partecipazione
La dimensione e la rapidità di questi processi insediativi suscitano preoccupazione nelle comunità interessate, che chiedono di conoscere preventivamente i progetti, i loro effetti e le alternative possibili e di poter partecipare alle decisioni che incidono sul proprio territorio.
I cittadini non possono essere coinvolti soltanto quando l’insediamento è già definito o nella fase della compensazione degli impatti: devono poter essere informati e partecipare prima delle decisioni sulla compatibilità territoriale, attraverso strumenti pubblici, accessibili e trasparenti.
7. Innovazione e investimenti sono necessari, ma richiedono governo pubblico delle risorse e benefici per il territorio
I sottoscrittori non esprimono contrarietà agli investimenti tecnologici e alle infrastrutture necessarie alla transizione digitale ed energetica.
Investimenti di questa dimensione richiedono tuttavia un governo pubblico delle risorse utilizzate e una chiara identificazione dei benefici che possono produrre per il sistema economico, tecnologico e sociale lombardo.
Energia, capacità della rete, acqua e suolo costituiscono risorse strategiche e limitate e devono essere programmate conciliando gli investimenti privati con le esigenze del sistema produttivo, dei servizi pubblici e delle comunità.
Per i CENTRI DATI ciò significa valutare anche le ricadute in termini di capacità di calcolo, servizi cloud e AI, innovazione e trasferimento tecnologico per imprese e PMI, università e ricerca, startup, formazione, pubbliche amministrazioni e servizi pubblici.
Tali benefici non costituiscono una compensazione degli impatti ambientali e territoriali e non sostituiscono la loro prevenzione e mitigazione né le compensazioni per quelli residui non evitabili.
8. CENTRI DATI, cloud, AI, reti digitali ed energia sono parte di un unico sistema infrastrutturale
Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, dei servizi cloud e dell’economia digitale richiede CENTRI DATI, capacità computazionale e reti digitali; nello stesso tempo la transizione energetica richiede nuova produzione da fonti rinnovabili, sviluppo delle reti elettriche e strumenti di flessibilità.
Un CENTRO DATI è contemporaneamente una infrastruttura digitale di rilevanza globale e un grande insediamento di rilevanza territoriale: è fisicamente localizzato, utilizza risorse e produce effetti locali, mentre i servizi cloud, AI e di elaborazione dei dati offerti sono destinati ad una utenza globale.
La crescita di queste infrastrutture richiede pertanto una programmazione pubblica integrata, capace di mettere in relazione sviluppo digitale ed energetico, disponibilità delle risorse e capacità dei territori, verificando le ricadute effettive sul sistema lombardo.
9. La capacità infrastrutturale deve contribuire alla competitività e alla sovranità digitale europea
La proposta della Commissione europea Cloud and AI Development Act – COM(2026) 502 punta a rafforzare la capacità europea di cloud, AI e CENTRI DATI in un contesto di capacità computazionale ancora insufficiente e di forte dipendenza da fornitori extraeuropei. La strategia europea considera la disponibilità di capacità computazionale, infrastrutture cloud, CENTRI DATI e reti digitali essenziale per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, la competitività delle imprese, la ricerca e i servizi pubblici europei.
La localizzazione di un CENTRO DATI sul territorio dell’Unione europea accresce la capacità infrastrutturale europea, ma non garantisce di per sé sovranità e autonomia digitale, che dipendono anche dal controllo delle tecnologie, dei servizi e dei dati, dalla riduzione delle dipendenze da Paesi terzi e dalla sicurezza e continuità operativa delle infrastrutture.
La programmazione regionale deve quindi tenere insieme attrazione degli investimenti, sostenibilità territoriale e obiettivi di sovranità e autonomia digitale, programmando l’uso delle risorse energetiche, di rete, territoriali e ambientali e preservandone quote adeguate per le infrastrutture digitali necessarie al perseguimento degli interessi strategici lombardi, nazionali ed europei.
10. I BESS sono infrastrutture utili alla transizione energetica e vanno distinti dai CENTRI DATI
I sistemi di accumulo elettrochimico (BESS) sono infrastrutture di accumulo e flessibilità utili alla sicurezza del sistema elettrico e all’integrazione delle fonti rinnovabili. La presente petizione li distingue dai CENTRI DATI e li richiama soltanto nel capitolo finale per gli aspetti di consumo di suolo, localizzazione, sicurezza e fine vita.
Riferimenti e fonti della Premessa
- Politecnico di Milano — Osservatorio Data Center / progetto ProdAction, dati e analisi sulla localizzazione e sulla crescita dei CENTRI DATI in Lombardia.
- Terna — Piano di Sviluppo della rete 2025; portale Econnextion, rilevazioni sulle richieste di connessione e sui progetti in stato ready-to- build (aggiornamento al 31 luglio 2026).
- Regione Lombardia — documentazione programmatoria regionale e scenario al 2030 con 1 GW di CENTRI DATI allacciati (DGR XII/4624 del 1° luglio 2025 e relativi allegati).
- l.r. Lombardia 3 giugno 2026, n. 11.
- DGR XII/6332 del 22 giugno 2026; decreto regionale n. 9608 del 16 luglio 2026; DGR XII/6645 e XII/6646 del 3 agosto 2026 e relativi allegati.
- Regolamento delegato (UE) 2024/1364, sugli indicatori e gli obblighi di comunicazione energetici e idrici dei data center.
- ARERA — famiglia tipo utilizzata per i confronti di consumo elettrico (2.700 kWh/anno).
- U.S. Department of Energy, Federal Energy Management Program, Cooling Water Efficiency Opportunities for Federal Data Centers, per WUE e sistemi di raffreddamento evaporativo.
- Commissione europea, Cloud and AI Development Act — COM(2026) 502.
- Zhang X., “Underground data centers as urban energy infrastructure”, Nature Cities, 3, 194–195 (2026), doi:10.1038/s44284-026-00406- 2.
- “Enhancing third-generation district heating networks with data centre waste heat recovery: analysis of a case study in Italy”, Energy, 313 (2024), 134013, doi:10.1016/j.energy.2024.134013.
- Documentazione amministrativa relativa al progetto prospettato a Travagliato (BS), per potenza richiesta e superficie interessata.
CONSTATATO CHE EMERGONO LE SEGUENTI LACUNE
A. Programmazione energetica non aggiornata alla nuova domanda
La Lombardia presenta già uno squilibrio strutturale del proprio bilancio elettrico: nel 2024, a fronte di circa 65,9 TWh annui di energia richiesta, il deficit rispetto alla produzione destinata al consumo è stato di circa 16,8 TWh annui, pari al 25,4% della domanda.
Su questo sistema si innesta la nuova domanda dei CENTRI DATI: nello scenario regionale di 1 GW allacciato al 2030, il loro consumo potrebbe raggiungere teoricamente circa 8,76 TWh annui. Nello stesso orizzonte temporale, alla Lombardia è attribuito un obiettivo minimo di incremento della potenza da fonti rinnovabili pari a 8,7 GW rispetto al 2020.
Nel 2026 Regione Lombardia è intervenuta con la l.r. 11/2026 sui CENTRI DATI, destinata a incidere in modo
significativo sull’assetto energetico e territoriale regionale.
Tale intervento è stato adottato senza un preventivo aggiornamento del PREAC, approvato con d.g.r. XI/7553 del 15 dicembre 2022, né di un bilancio energetico regionale prospettico capace di misurare in modo unitario la nuova domanda dei CENTRI DATI, la produzione disponibile, le importazioni, la crescita delle FER e la capacità attuale e programmata della rete.
Il PREAC vigente è infatti precedente all’attuale accelerazione dei CENTRI DATI e non contiene una proiezione specifica della domanda elettrica determinata da queste infrastrutture. La nuova domanda non risulta quindi inserita in un quadro programmatorio aggiornato che ne verifichi la compatibilità con gli obiettivi energetici e climatici regionali.
La lacuna è quindi anche di ordine programmatorio: prima sono state disciplinate nuove infrastrutture ad alto impatto energetico e territoriale, mentre il quadro che dovrebbe stabilire quanta nuova domanda il sistema regionale possa sostenere non risulta essere stato previamente aggiornato.
B. Gli adempimenti valutano il singolo CENTRO DATI, non il carico cumulativo del territorio
La l.r. 11/2026 e i relativi provvedimenti attuativi hanno introdotto priorità, misure premiali, relazione energetica e indicatori riferiti al singolo CENTRO DATI, tra cui consumi energetici e idrici, PUE, WUE, REF, ERF e recuperabilità del calore.
Rimane però assente una verifica obbligatoria del carico cumulativo determinato dall’insieme degli insediamenti esistenti, autorizzati e in istruttoria sul medesimo territorio o nodo della rete, riferita a energia, suolo, acqua, calore, rumore e infrastrutture di connessione.
Le priorità operano inoltre prevalentemente attraverso un sistema premiale e non sempre come requisiti di ammissibilità. Anche il PUE deve essere dichiarato, ma non è accompagnato da una soglia generale di esclusione.
La Conferenza consultiva prevista dalla l.r. 11/2026 interviene sul singolo progetto e anche sulle misure perequative e compensative, senza una preventiva soglia territoriale complessiva.
La lacuna è l’assenza di una valutazione obbligatoria degli effetti cumulativi e di soglie territoriali oltre le quali
ulteriori insediamenti non possano essere considerati sostenibili.
C. Consumo di suolo: priorità al riuso non sufficientemente vincolante
La Lombardia dispone già di una legislazione sul contenimento del consumo di suolo e sulla rigenerazione delle aree urbanizzate. Per i CENTRI DATI, tuttavia, la l.r. 11/2026 non stabilisce un obbligo di utilizzo di aree dismesse volto a impedire il consumo di suolo agricolo e la trasformazione di superfici non urbanizzate, anche se già destinate dai PGT comunali a usi produttivi, commerciali, logistici o ad altre funzioni edificabili.
L’art. 6 della l.r. 11/2026 prevede la ricognizione delle aree di rigenerazione, dismesse, contaminate, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate, ma la loro disponibilità non determina di per sé l’esclusione del nuovo consumo di suolo agricolo.
Anche nelle aree regionali protette la legge utilizza maggiorazioni economiche degli oneri anziché un principio generale di esclusione.
La lacuna è l’assenza, per i CENTRI DATI, di un obbligo di insediamento su aree dismesse che impedisca nuovo consumo di suolo.
D. Acqua, calore e fine vita: gli impatti non sono ancora governati per l’intero ciclo dell’insediamento
La l.r. 11/2026 e i relativi atti attuativi introducono criteri sul consumo idrico, sui sistemi di raffreddamento e sul recupero del calore del singolo CENTRO DATI.
Sull’acqua, la l.r. 11/2026 attribuisce alla Cabina di regia il monitoraggio cumulativo dei prelievi idrici, ma non prevede che tale analisi si traduca necessariamente, per ogni nuovo progetto, in una verifica preventiva e vincolante della disponibilità della risorsa rispetto agli altri usi civili, agricoli, produttivi e ambientali.
Sul calore, la l.r. 11/2026 attribuisce alla Cabina di regia anche l’analisi dell’effetto “isola di calore”, mentre gli adempimenti riferiti al singolo progetto sono prevalentemente orientati alla quantificazione della recuperabilità e al possibile riutilizzo del calore. Non risulta definita una metodologia obbligatoria che quantifichi il calore residuo effettivamente disperso e ne valuti gli effetti cumulativi sul microclima locale.
Sul fine vita, per altre infrastrutture energetiche sono già previsti in diverse fattispecie obblighi e garanzie di dismissione e ripristino; per i CENTRI DATI non emerge un sistema altrettanto organico lungo l’intero ciclo di vita dell’insediamento, né previsioni per il ripristino e/o il riutilizzo a fine vita.
La lacuna riguarda quindi disponibilità cumulativa della risorsa idrica, dispersione del calore ed effetti microclimatici e sanitari, dismissione e ripristino finale, ovvero riutilizzo degli insediamenti.
E. Manca una sede strutturata di informazione e partecipazione pubblica
La l.r. 11/2026 prevede per i CENTRI DATI di rilevanza sovracomunale una Conferenza consultiva tra gli enti territoriali interessati dalle esternalità, finalizzata anche all’accordo territoriale e alle misure perequative e compensative.
A questa sede istituzionale non corrisponde una fase strutturata di informazione e partecipazione delle comunità interessate prima della definizione delle decisioni fondamentali.
Gli strumenti generali di pubblicità e partecipazione previsti dai singoli procedimenti non costituiscono un momento unitario nel quale cittadini, associazioni e territori possano conoscere e discutere preventivamente localizzazione, dimensione, domanda energetica, fabbisogno idrico, consumo di suolo, effetti cumulativi e alternative.
La lacuna è quindi l’assenza di una sede pubblica, preventiva e strutturata di partecipazione delle comunità interessate, da attivare prima della definizione delle compensazioni e quando le alternative siano ancora effettivamente valutabili.
Riferimenti e fonti del Constatato
- Terna — Statistiche regionali 2024, per domanda elettrica, produzione e deficit della Lombardia.
- PREAC Lombardia, approvato con DGR XI/7553 del 15 dicembre 2022; relativo Rapporto Ambientale e documenti di monitoraggio.
- d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190, compreso l’Allegato C-bis.
- l.r. Lombardia 3 giugno 2026, n. 11, in particolare artt. 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10.
- l.r. 12/2005; l.r. 31/2014; l.r. 18/2019, in materia di governo del territorio, consumo di suolo e rigenerazione; l.r. 86/1983 per le aree regionali protette. l.r. 18/2026, per la disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale.
- DGR XII/6332 del 22 giugno 2026; decreto regionale n. 9608 del 16 luglio 2026; DGR XII/6645 e XII/6646 del 3 agosto 2026 e relativi allegati.
- Regolamento delegato (UE) 2024/1364.
- Convenzione di Aarhus, ratificata con l. 108/2001; d.lgs. 152/2006, per informazione e partecipazione nei procedimenti ambientali.
- Zhang X., Nature Cities 3 (2026), 194–195; Energy 313 (2024), 134013, per recupero e dispersione del calore e relazione con l’isola di calore.
CHIEDONO
Al Consiglio regionale della Lombardia di intervenire, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di programmazione e di indirizzo politico, nonché di iniziativa nei confronti dello Stato per quanto di competenza, affinché lo sviluppo dei CENTRI DATI in Lombardia sia governato sulla base della disponibilità delle risorse territoriali e infrastrutturali, della sostenibilità e dell’interesse pubblico, e non dalla sola successione delle singole iniziative insediative, secondo le seguenti richieste.
1. Governo e programmazione regionale integrata
1.1 – Una funzione regionale permanente di programmazione
Rendere effettiva una funzione regionale permanente di programmazione integrata dei CENTRI DATI, raccordando energia e reti elettriche e digitali, territorio e urbanistica, ambiente, risorse idriche, sviluppo economico, infrastrutture digitali e salute.
Tale funzione deve svilupparsi a partire dalla Cabina di regia permanente prevista dall’art. 8 della l.r. 11/2026, mettendo in relazione patrimoni informativi già disponibili: SIRENA20 e Bilancio energetico regionale; SIPIUI e Bilancio Idrico Regionale; Geoportale, banche dati delle aree dismesse e di rigenerazione e ricognizione georeferenziata dell’art. 6 della l.r. 11/2026; dati dei gestori sulla capacità e sullo sviluppo delle reti.
A tali informazioni deve essere raccordata la mappatura degli insediamenti esistenti, autorizzati e in istruttoria, per conoscere il carico complessivamente sostenibile dei diversi territori.
1.2 – Carta regionale della sostenibilità e dell’idoneità
Predisporre una Carta regionale della sostenibilità e dell’idoneità per i CENTRI DATI, che rappresenti territorialmente disponibilità attuale e prospettica di energia e capacità delle reti elettriche e digitali, suolo, acqua, infrastrutture e condizioni ambientali, climatiche e sanitarie.
La Carta deve individuare aree maggiormente idonee, territori sottoposti a maggiore pressione e carichi complessivamente sostenibili, definendo indicatori e, nei limiti delle competenze regionali, condizioni e soglie che assumano valore di requisito di sostenibilità e ammissibilità.
Per gli aspetti riservati alla competenza statale, Regione Lombardia deve promuovere le necessarie iniziative nei confronti del Governo e nelle sedi di coordinamento istituzionale.
1.3 – Aggiornare il PREAC e il bilancio energetico regionale
Procedere all’aggiornamento del PREAC, approvato con DGR XI/7553 del 15 dicembre 2022, e del relativo bilancio energetico prospettico regionale, incorporando la nuova domanda determinata dai CENTRI DATI e dagli altri grandi carichi.
Nel 2026 Regione Lombardia è intervenuta con la l.r. 11/2026 sui CENTRI DATI senza un preventivo aggiornamento del PREAC, approvato con DGR XI/7553 del 15 dicembre 2022. Lo scenario energetico regionale al 2030 ha già considerato l’allacciamento di 1 GW di CENTRI DATI, ma tale scenario deve essere incorporato in un quadro programmatorio aggiornato che ne valuti la compatibilità con gli altri fabbisogni regionali.
L’aggiornamento deve quantificare l’incidenza attuale e prospettica dei CENTRI DATI e degli altri grandi carichi sui consumi elettrici regionali, mettendola in relazione con domanda complessiva, produzione regionale, importazioni, sviluppo delle FER e capacità attuale e programmata della rete.
Il nuovo quadro deve costituire la base programmatoria preventiva sulla quale valutare la sostenibilità della crescita di tali infrastrutture e definire gli scenari regionali di sviluppo.
1.4 – Indicatori cumulativi e requisiti
Definire indicatori cumulativi territoriali per energia e rete, consumo di suolo, acqua, calore disperso e isole di calore, infrastrutture, ambiente e salute, considerando congiuntamente gli insediamenti esistenti, autorizzati e in istruttoria.
Raccordare tali indicatori alla Carta e agli adempimenti della l.r. 11/2026, affinché le condizioni essenziali di sostenibilità non restino riferite soltanto al singolo progetto o affidate prevalentemente alla premialità, ma possano diventare, nei limiti delle competenze regionali, requisiti di ammissibilità.
1.5 –Benefici per la Lombardia
Inserire la programmazione dei CENTRI DATI nella strategia lombarda, nazionale ed europea per cloud, AI, capacità computazionale e sovranità digitale, programmando l’utilizzo delle risorse energetiche, di rete, territoriali e ambientali e preservandone quote adeguate per le infrastrutture e i servizi necessari al perseguimento degli interessi strategici lombardi, nazionali ed europei.
Favorire ricadute verificabili sul sistema lombardo attraverso capacità di calcolo e servizi cloud e AI accessibili a PMI e imprese, università e ricerca, startup, formazione, pubbliche amministrazioni e servizi pubblici.
Prevedere a supporto della programmazione il contributo di competenze scientifiche indipendenti nei settori tecnologico, energetico, ambientale, sanitario ed economico.
La programmazione deve inoltre assicurare che lo sviluppo dei grandi insediamenti digitali sia coerente con la capacità e la resilienza delle infrastrutture di telecomunicazione e contribuisca al loro rafforzamento a beneficio dell’intero sistema regionale.
2. Suolo, aree dismesse e limiti localizzativi
2.1 – Escludere l’idoneità dei suoli liberi per l’insediamento dei CENTRI DATI
Raccordare la disciplina dei CENTRI DATI alla legislazione regionale sul contenimento del consumo di suolo e sulla rigenerazione, in coerenza con la l.r. 31/2014, affinché la crescita di tali infrastrutture sia ricondotta a un quadro quantitativo di tutela del suolo.
Per i CENTRI DATI, per i quali la l.r. 11/2026 non prevede oggi un limite quantitativo complessivo, introdurre un obbligo di insediamento in aree dismesse da integrare con gli indicatori cumulativi della programmazione.
Tale prescrizione deve impedire che la crescita dei CENTRI DATI determini un consumo di suolo agricolo privo di una soglia massima e deve concorrere a orientare gli insediamenti al recupero urbanistico e ambientale di sedimi dismessi.
2.2 – Rigenerazione e fine vita
Considerare la localizzazione in un’area dismessa come rigenerazione effettiva quando comporti reale recupero
ambientale e territoriale, comprese, ove necessarie, bonifica e messa in sicurezza.
Prevedere per i CENTRI DATI, fin dall’autorizzazione, obblighi di dismissione e ripristino dell’area a fine vita,
ovvero riutilizzo degli edifici per nuove funzioni, accompagnati da adeguate garanzie finanziarie.
3. Energia, rete e responsabilità dei proponenti
3.1 – Prevenire la saturazione virtuale e programmare l’uso della capacità delle reti
Programmare, anche attraverso il confronto con Stato, ARERA, Terna e gestori delle reti, la quota di nuova capacità elettrica e di rete assorbibile dai grandi carichi, salvaguardandone quote adeguate per il sistema produttivo, i servizi pubblici, l’elettrificazione e gli altri fabbisogni regionali, nonché per le infrastrutture digitali strategiche necessarie al perseguimento degli obiettivi di sovranità e autonomia digitale nazionale ed europea.
Assumere come riferimento i principi già presenti nella disciplina nazionale delle connessioni e dei procedimenti energetici, che collegano il mantenimento della soluzione di connessione allo sviluppo effettivo del procedimento autorizzativo. La sequenza tra soluzione di connessione, procedimento autorizzativo, mantenimento del titolo, realizzazione e conservazione della capacità di rete deve consentire di liberare tempestivamente la capacità impegnata dai progetti che non procedono.
Integrare nella programmazione energetica regionale una valutazione della quota di nuova capacità elettrica e di rete assorbibile dai grandi carichi, salvaguardando adeguata capacità per il sistema produttivo, i servizi pubblici, l’elettrificazione dei consumi e gli altri fabbisogni regionali, nonché per le infrastrutture digitali riconosciute di interesse strategico nazionale ed europeo.
Integrare inoltre nella programmazione la capacità, la ridondanza e la resilienza delle infrastrutture digitali e di telecomunicazione necessarie ai grandi insediamenti, verificando che il loro sviluppo sia accompagnato da adeguati potenziamenti e non determini criticità o peggioramenti per la connettività utilizzata da imprese, pubbliche amministrazioni, servizi e cittadini.
3.2 – Trasparenza e solidità dei proponenti
Prevedere, soprattutto per gli insediamenti di maggiore dimensione, la verifica della titolarità effettiva, dell’assetto societario e della capacità economico-finanziaria del proponente, proporzionata alla dimensione dell’investimento e alla potenza richiesta.
L’utilizzo di risorse territoriali strategiche deve essere sostenuto da una comprovata capacità di realizzare l’investimento e garanzie adeguate agli obblighi assunti; per l’impegno della capacità di rete Regione Lombardia promuova analoghi criteri presso le autorità e i gestori competenti.
3.3 – Garanzie per dismissione e ripristino
Prevedere, per i CENTRI DATI, garanzie finanziarie proporzionate alla dimensione dell’insediamento per la dismissione delle infrastrutture, la gestione delle componenti tecnologiche e il ripristino dell’area a fine vita, mantenute e adeguate per l’intera durata dell’attività.
Le disposizioni già esistenti per altre infrastrutture energetiche in materia di costi di dismissione, ripristino e garanzie finanziarie costituiscono un riferimento utile per costruire una disciplina specifica per i CENTRI DATI.
4. Acqua, calore, ambiente e salute
4.1 – Disponibilità territoriale della risorsa idrica
Integrare gli adempimenti della l.r. 11/2026 e della DGR XII/6645 affinché il fabbisogno idrico dei CENTRI DATI sia valutato non soltanto attraverso gli indicatori e il bilancio idrico del singolo impianto, ma rispetto alla disponibilità effettiva della risorsa e agli effetti cumulativi dei prelievi.
Utilizzare Bilancio Idrico Regionale e SIPIUI considerando congiuntamente prelievi esistenti e fabbisogni civili, agricoli, produttivi e ambientali.
Per i nuovi impianti privilegiare e, quando tecnicamente possibile, rendere prioritario il raffreddamento a circuito chiuso o comunque a ridottissimo consumo idrico.
4.2 – Acqua potabile e fonti alternative
Rendere vincolante, salvo motivate esigenze tecniche o di sicurezza da disciplinare espressamente, il principio di non utilizzare acqua potabile per il raffreddamento ordinario dei CENTRI DATI.
Anche l’utilizzo di acque di falda, superficiali, di recupero o di altre fonti alternative deve essere subordinato alla disponibilità e sostenibilità territoriale della risorsa e agli altri usi esistenti.
4.3 – Recupero di calore, calore disperso e isole di calore
Richiedere che la relazione energetica distingua chiaramente:
calore tecnicamente recuperabile → calore effettivamente utilizzabile → calore effettivamente recuperato → calore residuo disperso nell’ambiente.
La valutazione deve indicare utenze e infrastrutture necessarie al recupero di calore.
Le analisi energetiche devono dedicare uno specifico approfondimento agli effetti termici e microclimatici locali conseguenti al calore di scarto, con particolare attenzione all’esposizione della popolazione durante le ondate di calore e, ove pertinente in relazione alla tecnologia di raffreddamento utilizzata, alle modifiche delle condizioni di umidità. Nel quadro complessivo dell’isola di calore devono essere considerate anche le superfici edificate e impermeabilizzate direttamente connesse all’insediamento.
Le eventuali premialità devono essere correlate, per quanto possibile, alla quantità di calore effettivamente recuperata e utilizzata, e non alla sola potenzialità teorica.
4.4 – Effetti ambientali cumulativi
Valutare in modo integrato acqua, calore, rumore, emissioni degli impianti ausiliari e di emergenza e impermeabilizzazione, considerando non soltanto il singolo progetto, ma gli insediamenti esistenti, autorizzati e in istruttoria nello stesso ambito territoriale.
5. Ammissibilità, Conferenza consultiva e compensazioni
5.1 – Prima la sostenibilità, poi la compensazione
La normativa introduca parametri, indicatori e limiti che consentano di valutare la sostenibilità di un progetto sulla base degli impatti diretti e cumulativi con gli insediamenti presenti sul territorio. La valutazione della sostenibilità deve considerare in modo integrato gli effetti ambientali, territoriali, energetici, idrici, sanitari, sociali ed economici, in coerenza con il principio dello sviluppo sostenibile di cui all’art. 3-quater del d.lgs. 152/2006 e, quale quadro generale di riferimento, con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. L’esito della valutazione deve concorrere preventivamente alla decisione sulla sostenibilità e, nei limiti delle competenze regionali, alla decisione di ammissibilità del progetto.
Quando risultino superate le soglie applicabili o insufficienti le risorse necessarie, un progetto deve potere essere dichiarato non ammissibile. La compensazione economica non può sostituire la compatibilità territoriale. Ciò che non è sostenibile non può diventare sostenibile attraverso una compensazione economica.
5.2 – Conferenza consultiva: evitare, mitigare, compensare
Rivedere la disciplina della Conferenza consultiva di concertazione dell’art. 5, comma 7, della l.r. 11/2026, affinché essa intervenga sulla base della preventiva verifica di sostenibilità.
La sequenza deve essere:
evitare gli impatti incompatibili → prevenire e ridurre quelli evitabili → mitigare → compensare soltanto gli impatti residui non eliminabili.
Consentire l’attivazione della Conferenza anche su istanza di uno dei Comuni coinvolti dalle esternalità, diverso dal Comune sede dell’insediamento, nonché, quando ne ricorrano i presupposti, di Provincia o Città metropolitana..
Le misure necessarie a mitigare o compensare esternalità effettivamente subite da un territorio non devono essere escluse per il solo dissenso del Comune o per la mancata sottoscrizione dell’accordo e devono essere distinte dagli eventuali benefici aggiuntivi derivanti dalla concertazione.
5.3 – No al frazionamento e integrità delle soglie
Introdurre una clausola contro l’artato frazionamento: istanze contigue, funzionalmente collegate o riconducibili al medesimo gruppo o utilizzatore finale e presentate entro un determinato arco temporale devono essere considerate unitariamente ai fini delle soglie di rilevanza sovracomunale.
Rivedere inoltre l’art. 5, comma 12, affinché l’installazione di fotovoltaico possa costituire elemento premiale ma non riduca la potenza considerata ai fini dell’attivazione della Conferenza consultiva, poiché non riduce in misura corrispondente gli impatti territoriali complessivi dell’insediamento.
6. Informazione, trasparenza e partecipazione delle comunità
6.1 – Informazione e partecipazione preventiva
Prevedere per gli insediamenti di rilevanza sovracomunale una fase pubblica preventiva, accessibile e comprensibile, quando compatibilità, localizzazione, alternative, prevenzione e mitigazione siano ancora effettivamente valutabili e prima della definizione delle compensazioni.
Integrare a tal fine la Conferenza consultiva con una fase strutturata di informazione, consultazione e partecipazione di cittadini, associazioni e soggetti rappresentativi dei territori interessati.
Rendere facilmente disponibile, in formato accessibile e comprensibile, tutta la documentazione non riservata obbligatoria e utile ai fini autorizzativi, assicurandone la conoscibilità in tempo utile per una partecipazione effettiva.
6.2 – Trasparenza degli esiti
Rendere pubblici gli esiti delle valutazioni e della Conferenza, indicando in forma comprensibile osservazioni presentate, alternative esaminate, mitigazioni adottate, impatti residui, compensazioni e motivazioni della decisione.
Raccordare tali informazioni alla mappatura regionale dei CENTRI DATI e alla clausola valutativa dell’art. 10 della l.r. 11/2026, consentendo al Consiglio regionale e ai cittadini di verificare periodicamente l’evoluzione degli insediamenti e dei relativi effetti cumulativi.
7. BESS: favorire l’accumulo, governando rete, suolo e localizzazione
I sistemi di accumulo elettrochimico (BESS) sono infrastrutture necessarie alla flessibilità e alla sicurezza del sistema elettrico e alla crescente integrazione delle fonti rinnovabili. Il loro sviluppo deve pertanto essere favorito e distinto dalla disciplina dei CENTRI DATI.
La Regione ne ha già disciplinato competenze autorizzative, effetto cumulo, contrasto all’artato frazionamento, dismissione, ripristino e garanzie. Resta opportuno raccordarne lo sviluppo alle esigenze effettive della rete e delle FER, alla distribuzione territoriale degli impianti e alla priorità per il riuso delle aree già compromesse.
7.1 – Coerenza con FER, rete e fabbisogni del sistema
Raccordare lo sviluppo dei BESS alla crescita delle fonti rinnovabili, alle esigenze di flessibilità e sicurezza della rete, ai grandi carichi e alla distribuzione territoriale degli impianti, distinguendo sempre tra richieste di connessione e capacità effettivamente realizzabile.
7.2 – Suolo, aree dismesse e localizzazione
Applicare in modo coerente la disciplina regionale sul consumo di suolo e sulle soglie territoriali, chiarendo gli effetti procedimentali del loro raggiungimento e rafforzando la priorità per aree dismesse, degradate, inutilizzate o già compromesse. La localizzazione dei BESS deve tenere conto degli effetti cumulativi e della prossimità a residenze e ricettori sensibili, secondo criteri regionali omogenei.
7.3 – Sicurezza, dismissione e ripristino
Confermare e rendere effettivi gli strumenti già previsti dalla disciplina regionale in materia di sicurezza, contrasto all’artato frazionamento, effetto cumulo, dismissione, ripristino e garanzie finanziarie, assicurando che accompagnino l’impianto per l’intero ciclo di vita.
L’obiettivo non è limitare una tecnologia utile alla transizione energetica, ma favorirne lo sviluppo in modo
ordinato, coerente con le esigenze della rete e compatibile con il territorio.
Riferimenti e fonti delle richieste
- Statuto d’autonomia della Lombardia, art. 50, comma 4; Regolamento generale del Consiglio regionale, art. 53.
- l.r. Lombardia 3 giugno 2026, n. 11, in particolare artt. 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10.
- l.r. Lombardia 21 maggio 2026, n. 10, in particolare artt. 2 e 5.
- l.r. 26/2003, come modificata dalla l.r. 8/2025, per effetto cumulo, artato frazionamento, dismissione e garanzie finanziarie.
- d.lgs. 190/2024; d.l. 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con modificazioni dalla l. 10 aprile 2026, n. 49, per i profili nazionali relativi a rete, procedimenti e grandi infrastrutture energetiche/digitali.
- PREAC Lombardia — DGR XI/7553 del 15 dicembre 2022 e documentazione sul bilancio energetico regionale.
- DGR XII/6332 del 22 giugno 2026; decreto regionale n. 9608 del 16 luglio 2026; DGR XII/6645 e XII/6646 del 3 agosto 2026 e relativi allegati.
- l.r. 12/2005, l.r. 31/2014, l.r. 18/2019 e l.r. 86/1983; l.r. 18/2026 per la disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale.
- Regolamento delegato (UE) 2024/1364.
- Convenzione di Aarhus, l. 108/2001, e d.lgs. 152/2006.
- Commissione europea, Cloud and AI Development Act — COM(2026) 502.
- Letteratura scientifica citata nella Premessa e nel Constatato sui profili idrici, sul recupero del calore e sugli effetti microclimatici.
REFERENTE DELLA PETIZIONE
Ai sensi dell’art. 53, comma 1, del Regolamento generale del Consiglio regionale, uno dei sottoscrittori è indicato quale referente per l’amministrazione.
| Nome e cognome | Paolo Falbo |
| Comune di residenza e indirizzo | Cividate al Piano |
| Telefono | 338 3780909 |
| E-mail / PEC | legambienteserioeoglio@gmail.com |
| Firma |
ALLEGATI
1. Elenco dei sottoscrittori con indicazione della residenza (n. fogli).
La documentazione tecnica e amministrativa richiamata nelle fonti potrà essere prodotta, ove utile, nel corso dell’esame della petizione e delle eventuali audizioni.
Sottoscrivi on line la petizione [modulo on line]
Si allega copia file: File: Petizione_CentriDati_v7.3_2026-09-26.pdf
Dimensioni: 344462 byte
Riferimento temporale: Sab, 26 Set 2026 09:23:47 UTC
Impronta Hash SHA256:
37ec96034cc7e43f32ba8e804927445466df6c2d9427bb0c780eb359ffbf02a4
